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INTERPELLANZA DEL PRC
SULLA DECADENZA E/O ILLEGITTIMITA' DELLA NOMINE SINDACALI

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vice Sindaco e alla Giunta
Al Segretario Comunale
COMUNE DI SAVONA

Oggetto: Interpellanza – decadenza e/o illegittimità delle nomine sindacali

Nella Sentenza 178 del 2005 del Consiglio di Stato si legge, a cominciare dalla pagina 6, questa porzione del dispositivo:

“….la Sezione deve condividere l’orientamento espresso dal giudice di primo grado, secondo cui la norma contenuta nell’art. 50, comma 8 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 – in forza del quale “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni– non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia (come preteso dall’attuale appellante), ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente, di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico.

Il fenomeno, molto chiaramente illustrato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel parere n. 290 del 2 maggio 2001 (sia pure in rapporto ad una differente base normativa) è reso ancor più evidente da casi in cui (come nella specie) la norma interna dell’Ente di destinazione richiede che, dei rappresentanti dell’Ente locale, uno costituisca espressione della minoranza consiliare, con ciò oscurando totalmente il requisito della capacità tecnica del designato, ed esaltando, al contrario quello della appartenenza politica ovvero della fiducia riposta in lui da una certa formazione politica, che non può non essere riguardata che con carattere di attualità, in rapporto alla composizione politica del Consiglio in carica.

Ciò risponde alle regole di diritto comune, le quali esigono non soltanto che i poteri del rappresentante siano conferiti dal rappresentato, ma anche che persista il rapporto fiduciario fra l’uno e l’altro.

Ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo…”.

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Savona siamo in presenza di importantissimi atti:

il Consiglio Comunale ha provveduto con propria delibera alla dichiarazione di decadenza del Sindaco;
Lo stesso Consiglio comunale è stato sciolto con decreto del Capo dello Stato il 7 luglio 2005, a seguito dell’avvenuta decadenza del Sindaco (eletto in Consiglio regionale nella primavera del 2005).
è altrettanto noto che questo gruppo consiliare ha a suo tempo sollevato un quesito alla Segreteria Generale del Comune di Savona, circa sia la possibilità di “ri/nomina” degli assessori da parte del vice-Sindaco, sia sulla questione di prorogatio del Consiglio Comunale che consentirebbe soltanto l’esercizio dell’ordinaria amministrazione.

Ad uguali quesiti il Centro Studi della Lega delle Autonomie Locali ha risposto in modo affermativo, con un articolato molto complesso che partendo dall’esamina della normativa vigente in materia e delle sentenze del Consiglio di Stato, conclude alla possibilità evidente di non validità nelle votazioni del Consiglio su materie che oltrepassino la condizione di “urgenza ed improrogabilità” ovvero di provvedimento contingibili, urgenti, atti a garantire l’espletamento dei provvedimenti indispensabili al prosieguo dell’attività amministrativa dell’ente.

Pertanto,

si interpella

Codesto Vice-Sindaco e Membri di Giunta al fine di comprendere se sia stata posta attenzione e si sia proceduto alla verifica dei poteri a ciascun Organo attribuiti.

Inoltre se siano state esaminate le nomine effettuate dal Sindaco Ruggeri durante il suo mandato elettivo, che, da chi scrive, sono da considerarsi decadute e/o illegittime.

Savona, 12 novembre 2005

Patrizia Turchi