Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto,
attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso
nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al
presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione
proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di
maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si
effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
Art. 2
1. La elezione nel collegio “Valle
d’Aosta”, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico.
Art. 3
L’assegnazione del numero dei seggi
alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al
presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati
dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto Centrale di Statistica -
con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per
l’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione
dei comizi.
Art. 4
1. Il voto è un dovere civico e
un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per
la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista.
Titolo II
Elettorato
Capo I
Elettorato attivo
Art. 5
L’elettorato attivo, la tenuta e la
revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni
in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la
elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre
1947, n. 1058, e successive modificazioni.
Capo II
Eleggibilità
Art. 6
Sono eleggibili a deputati gli elettori
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno
delle elezioni.
Art. 7
Non sono eleggibili:
[a)
[1]
…]
b) i presidenti delle Giunte
provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e
gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso
la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto
ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia
Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la
regione Valle d’Aosta, i commissari del Governo per le province di
Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette
cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di
pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato,
nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al
primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche,
ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al
primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza
del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si
intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio
rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma,
dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal
trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal
collocamento in aspettativa.
L’accettazione della candidatura
comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette
lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della
prima riunione dell’Assemblea, di cui al secondo comma del successivo
art. 11.
In caso di scioglimento della Camera
dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8
I magistrati – esclusi quelli in
servizio presso le giurisdizioni superiori –, anche in caso di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni
suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in
tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono
trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni
in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se,
all’atto dell’accettazione della candidatura, non si trovino in
aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e
non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque
anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono
svolte le elezioni.
Art. 9
I diplomatici, i consoli, i
vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali,
retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati
esteri, tanto residenti in Italia quanto all’estero, non possono
essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il
permesso dal Governo nazionale di accettare l’ufficio senza perdere la
nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro
che abbiano impiego da Governi esteri.
Art. 10
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità
di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino
vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni,
oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole
entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici,
l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico
interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e
dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e
sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di
assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi
in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi
che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e
imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui
sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i
dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte
regolarmente nei registri di Prefettura.
Titolo III
Del procedimento elettorale preparatorio
Art. 11
I comizi elettorali sono convocati con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della
prima riunione della Camera nei limiti dell’art. 61 della
Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della
Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei
comizi con speciali avvisi.
Art. 12
Presso la Corte di Cassazione è
costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, l’Ufficio elettorale centrale nazionale,
composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal
Primo Presidente.
Art. 13
Presso la Corte d’appello o il
Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della
circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale
circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello o
del Tribunale.
Art. 14
I partiti o i gruppi politici
organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono
depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole
circoscrizioni. All’atto del deposito del contrassegno deve essere
indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di
un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di
contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri
partiti.
Ai fini di cui al terzo comma
costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od
isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti
elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se
in diversa composizione o rappresentazione grafica.
Non è ammessa, altresì, la
presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di
precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione
da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono
trarre in errore l’elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione
di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Art. 14-bis
1. I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle
liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di
collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento
è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito
del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici
organizzati che si candidano a governare depositano il programma
elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da
loro indicata come capo della forza politica. I partiti o gruppi
politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano
a governare depositano un unico programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico
capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente
della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della
Costituzione.
4 Gli adempimenti di cui ai commi 1,
2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo
comma.
5. Entro il trentesimo giorno
antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali
circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un
esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale
che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il
ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi.
Art. 15
Il deposito del contrassegno di cui
all’articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8
del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della
votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da
parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo
politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l’apposito
Ufficio del Ministero dell’interno rimane aperto, anche nei giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato
in triplice esemplare.
Art. 16
Il Ministero dell’interno, nei due
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito,
restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con
l’attestazione della regolarità dell’avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici
presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui
all’art. 14, il Ministero dell’interno invita il depositante a
sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell’avviso.
Sono sottoposte all’Ufficio centrale
nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l’invito
del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti
di altro contrassegno avverso l’accettazione di contrassegno che
ritengano facilmente confondibile: a quest’ultimo effetto, tutti i
contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in
visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli
precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate
al Ministero dell’interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello
stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste
che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all’Ufficio
centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver
sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.
Art. 17
All’atto del deposito del contrassegno
presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici
organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del
partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al
rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei
candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un
unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell’interno comunica
a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette
entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalità possono essere
indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione,
altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due,
incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma,
qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi
impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell’interno ne dà immediata comunicazione all’Ufficio centrale
circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
Art. 18
(Articolo abrogato dall’art. 6,
comma 4, del provvedimento in esame)
Art. 18-bis
1. La presentazione delle liste
di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale
deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di
abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 1.000.000 di abitanti. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla
metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti
di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini
residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è
richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo
periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a
quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o
dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei
rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero
dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale
circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende
anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un
notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
3.
Ogni lista, all’atto della presentazione, è
composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato
ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati
non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione.
Art. 19
1. Nessun candidato può essere
incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra
circoscrizione, pena la nullità dell’elezione.
A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica.
Art. 20
Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al
presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34°
giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il
periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati
devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata,
anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere
corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino
l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine
improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire
su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere
autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste
l’elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto
al notaio o al cancelliere l’onorario di lire 100 per ogni
sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più
di una lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati deve essere specificato con quale
contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le
designazioni previste dall’articolo 25.
Art. 21
La Cancelleria della Corte d’appello o
del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità personale del
depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle
designate ai sensi dell’art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale
di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente
al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla
indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni
del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine
progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista
secondo l’ordine di presentazione.
Art. 22
L’Ufficio centrale circoscrizionale
entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da
persone diverse da quelle designate all’atto del deposito del
contrassegno ai sensi dell’art. 17;
2) ricusa le liste contraddistinte con
contrassegno non depositato presso il Ministero dell’interno, ai
termini degli artt. 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano
state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di
elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un
numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell’art.
18-bis, cancellando gli ultimi nomi e
dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati
inferiore a quello stabilito al comma 2 dell’articolo 18-bis;
4) cancella dalle liste i nomi dei
candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei
candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di
età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il
certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati
compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
7) numero abrogato dall’art.
6, comma 7, lett. g), del provvedimento
in esame
I delegati di ciascuna lista possono
prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall’ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da
questo apportate alla lista.
L’ufficio centrale circoscrizionale si
riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed
ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in
merito.
Art. 23
Le decisioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, di cui all’articolo precedente, sono comunicate,
nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di
liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla
comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro
detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell’Ufficio
centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa
giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio
centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo
renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a
richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale nazionale, aggrega
all’Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo,
altri consiglieri.
L’Ufficio centrale nazionale decide nei
due giorni successivi.
Le decisioni dell’Ufficio centrale
nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici
centrali circoscrizionali.
Art. 24
L’ufficio centrale circoscrizionale,
non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei
ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena
ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) numero abrogato dall’art.
6, comma 9, lett. a), del
provvedimento in esame
2) stabilisce, mediante sorteggio
da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero
d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I
contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le
definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla
prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con
i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il
Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle
schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura
capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla
trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della
circoscrizione per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle
elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della
votazione.
Art. 25
Con dichiarazione scritta su carta
libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della
circoscrizione, i delegati di cui all’art. 20, o persone da essi
autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare,
all’Ufficio di ciascuna sezione ed all’Ufficio centrale
circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e
l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione
che sappiano leggere e scrivere. L’atto di designazione dei
rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato
entro il venerdì precedente l’elezione, al segretario del comune che
ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali
o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il
sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché
prima dell’inizio della votazione.
[…]
L’atto di designazione dei
rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è
presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, alla
Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale, la
quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i
delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la
ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d’appello o del
Tribunale all’atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso
che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati
dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
notaio, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli
della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle liste.
Art. 26
Il rappresentante di ogni lista di
candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio
elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma
sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali,
e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori,
può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall’aula il
rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte,
continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle
operazioni elettorali.
Artt. 27 e 28
[…]
Art. 29
La Commissione elettorale mandamentale
trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione
almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Art. 30
Nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al
presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il
bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli
elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun
foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l’affissione nella
sala della votazione;
3) l’elenco degli elettori della
sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove
sono degenti, a norma dell’art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente
le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a
disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse
nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli
scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti
di lista, ricevute a norma dell’art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco
sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l’indicazione
sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un’urna del tipo descritto
nell’art. 32;
9) una cassetta o scatola per la
conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite
copiative per l’espressione del voto.
Art. 31
1.
Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto
nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo
unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle
liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna.
L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché
l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo
24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri tre.
Art. 32
I bolli delle sezioni, di tipo
identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello
descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono
forniti dal Ministero dell’interno.
Le urne per la votazione sono fornite
dal Ministero dell’interno; le caratteristiche essenziali di esse sono
stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Il Ministro dell’interno stabilisce,
altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la
materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al
presente testo unico.
Art. 33
Entro quindici giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un
assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale,
accerta l’esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di
tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui
al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché,
ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d’apposito
commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai
Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi
sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno
antecedente quello dell’elezione.
Art. 34
In ciascuna sezione è costituito un
Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori,
di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice
presidente, e di un segretario.
Art. 35
La nomina dei presidenti di seggio deve
essere effettuata dal Presidente della Corte d’appello competente per
territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della
votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte
stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari
appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del
Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio, esclusi gli
appartenenti alle categorie elencate nell’articolo 38.
L’enumerazione di queste categorie,
salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la
designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte
di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal
Ministero di grazia e giustizia d’accordo con quello dell’interno, un
elenco di persone idonee all’ufficio di presidente di seggio
elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, il Presidente della Corte d’appello trasmette
ad ogni Comune l’elenco dei presidenti designati alle rispettive
sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia
delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente,
che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione
normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data notizia ai
magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli
Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri
designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali
giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o
dai messi comunali.
Artt. 36 e 37
[…]
Art. 38
Sono esclusi dalle funzioni di
presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) coloro che, alla data delle
elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri
dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in
servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali
sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti
dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.
Art. 39
Art. 40
L’ufficio di presidente, di scrutatore
e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di
vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di
assenza o d’impedimento.
Tutti i membri dell’Ufficio, compresi i
rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge,
pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.
Art. 41
Alle ore sedici del giorno che precede
le elezioni, il presidente costituisce l’Ufficio, chiamando a farne
parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle
operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non
siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama
in sostituzione alternativamente l’anziano e il più giovane tra gli
elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano
rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38.
Titolo IV
Della votazione
Art. 42
La sala delle elezioni deve avere una
sola porta d’ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di
assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev’essere divisa in due
compartimenti da un solido tramezzo, con un’apertura centrale per il
passaggio.
Il primo compartimento, in
comunicazione diretta con la porta d’ingresso, è riservato agli
elettori, i quali possono entrare in quello riservato all’Ufficio
elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell’Ufficio dev’essere
collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi
attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L’urna deve essere
fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata
impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una
destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in
maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la
segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella
parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal
loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la
vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L’estratto delle liste degli elettori e
due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, devono
essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni
elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Art. 43
Salvo le eccezioni previste dagli artt.
44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell’elezione
soltanto gli elettori che presentino il certificato d’iscrizione alla
sezione rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o
strumenti atti ad offendere.
Art. 44
Il presidente della sezione è
incaricato della polizia dell’adunanza. Può disporre degli agenti
della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od
arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle
operazioni elettorali o commettano reato.
La Forza non può, senza la richiesta
del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini
nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non
contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi
assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli
ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami
relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente può, in via eccezionale,
di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano
richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala
dell’elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti
militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente,
anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori
al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche
nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che
possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni
elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza
motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano
dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresì che gli elettori,
i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano
all’invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle
cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare
soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è
dato atto nel processo verbale.
Art. 45
Appena accertata la costituzione
dell’Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista
sezionale degli elettori compresi nell’elenco di cui all’art. 30, n.
3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede,
le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal
presidente.
Il presidente apre il pacco delle
schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede
corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero
progressivo sull’appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma
sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione
dell’integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo
della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del
numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo
a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al
presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione
della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede
nell’apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità,
provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7
dell’art. 30.
L’ottavo comma è stato abrogato
dall’art. 6, comma 16, del provvedimento in esame
Successivamente, il presidente rimanda
le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando
la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e
dei documenti alla Forza pubblica.
Art. 46
1. Alle ore otto antimeridiane della
domenica fissata per l’inizio della votazione il presidente riprende
le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla
lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori
compresi nell’elenco di cui all’articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente
dichiara aperta la votazione.
Art. 47
Ha diritto di votare chi è iscritto
nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste
agli artt. 48, 49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi
presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
Art. 48
Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato
elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,
anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella
sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano
elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in
una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti,
presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino
iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune
del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza
pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente
sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione
e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 49
I militari delle Forze armate nonché
gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio
dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per
causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in
qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti
nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del
certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati
o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste
è fatta a cura del presidente.
Art. 50
I naviganti fuori residenza per motivi
di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in
qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli
elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del
certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto
o del direttore dell’aeroporto attestante che il marittimo o
l’aviatore si trova nell’impossibilità di recarsi a votare nel comune
di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il
direttore dell’aeroporto viene considerato autorità certificante;
b) certificato del Sindaco del Comune,
di cui al primo comma, attestante l’avvenuta notifica telegrafica, da
parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della
votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato
elettorale, della volontà espressa dall’elettore di votare nel Comune
in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a
cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui
al secondo comma dell’articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno
rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche
telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei
naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel
Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai
presidenti di seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto. I
presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi
nominativi, nelle liste di sezione.
Art. 51
I degenti in ospedali e case di cura
sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono
fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della
votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto
nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare
il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo
numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal
certificato elettorale, deve recare in calce l’attestazione del
direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero
dell’elettore nell’Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione
per il tramite del direttore amministrativo o del segretario
dell’Istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la
dichiarazione provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti
in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati,
nel termine previsto dall’art. 30, al presidente di ciascuna sezione,
il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a
prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai
richiedenti, anche per telegramma, un’attestazione dell’avvenuta
inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
Art. 52
Negli ospedali e nelle case di cura con
almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti
o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro
voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione
all’atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle
sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di
revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del
personale di assistenza dell’Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il
presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano
soltanto per una delle due elezioni.
Art. 53
Negli ospedali e case di cura minori,
il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore
in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale
nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l’assistenza di
uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del
segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia
rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene
presa nota, con le modalità di cui all’articolo precedente, dal
presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della
sezione.
Le schede votate sono raccolte e
custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel
caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee,
e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse
nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del
loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell’apposita lista.
Art. 54
[…]
Art. 55
Gli elettori non possono farsi
rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per
iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli
affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia
iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato
elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel
quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono
richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per
constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L’accompagnatore consegna il
certificato dell’elettore accompagnato; il presidente del seggio
accerta, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto
liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e
registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il
motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome
dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato
l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente
esibito è allegato al verbale.
L’annotazione del diritto al voto
assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta
dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del
Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un
corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
Art. 56
1. I certificati medici eventualmente
richiesti dagli elettori agli effetti dell’articolo 55 possono essere
rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti
organi dell’unità sanitaria locale; i designati non possono essere
candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare
che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto
senza l’aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere
rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da
qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Art. 57
Dichiarata aperta la votazione, gli
elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione. Essi
devono esibire la carta d’identità o altro documento di
identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché
munito di fotografia. In tal caso, nell’apposita colonna
d’identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione
elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli
elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri
documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti,
purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari
e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento
rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché
munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento
rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.
In mancanza d’idoneo documento
d’identificazione, uno dei membri dell’Ufficio che conosca
personalmente l’elettore ne attesta l’identità, apponendo la propria
firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell’Ufficio è in
grado di accertare sotto la sua responsabilità l’identità
dell’elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune,
noto all’Ufficio, che ne attesti l’identità. Il presidente avverte
l’elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite
dall’art. 104.
L’elettore che attesta l’identità deve
apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli
elettori, decide il presidente a norma dell’art. 66.
Art. 58
Riconosciuta l’identità personale
dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una
scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme
alla matita copiativa.
L’elettore, senza che sia avvicinato
da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un
solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o
indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le
linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la
parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive
istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l’operazione di voto
l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il
presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina;
ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando
il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista; ne
distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda
stessa nell’urna.
Uno dei membri dell’Ufficio accerta che
l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di
lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell’appendice o
prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono
poste nell’urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono
più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da
almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa
anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda,
non l’abbiano riconsegnata.
Il sesto comma è stato
abrogato dall’art. 1, comma 10, lett. c,
del provvedimento in esame
Art. 59
Una scheda valida per la scelta della
lista rappresenta un voto di lista.
Art. 60
[…]
Art. 60-bis
[…]
Art. 61
[…]
Art. 62
Se l’elettore non vota entro la cabina,
il presidente dell’Ufficio deve ritirare la scheda,
dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Art. 63
Se un elettore riscontra che la
scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza
o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al presidente una
seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo
che il presidente vi abbia scritto “scheda deteriorata”, aggiungendo
la sua firma.
Il presidente deve immediatamente
sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all’elettore
con un’altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e
contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col
bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista
indicata nel primo comma dell’art. 58, è annotata la consegna della
nuova scheda.
Art. 64
1. Le operazioni di votazione
proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli
elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono
ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la
votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a
sigillare l’urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere
il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l’adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla
sala tutti gli estranei all’Ufficio, il presidente provvede alla
chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A
tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le
finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte
d’ingresso, siano chiusi dall’interno, vi applica opportuni mezzi di
segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere
saldamente dall’esterno la porta o le porte d’ingresso, applicandovi
gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla
Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può
avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai
rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante
il tempo in cui questa rimane chiusa.
Art. 64-bis
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il
presidente, ricostituito l’Ufficio e constatata l’integrità dei mezzi
precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli
dell’urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che
prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano
ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto.
Art. 65
[…]
Art. 66
Il presidente, udito il parere degli
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal
verbale, salvo il disposto dell’art. 87, sopra i reclami anche orali,
le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell’Ufficio, fra i
quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre
presenti a tutte le operazioni elettorali.
Titolo V
Dello scrutinio
Art. 67
Dopo che gli elettori abbiano votato,
ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il
tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti
risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione
elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53,
dalla lista di cui all’art. 52 e dai tagliandi dei certificati
elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due
scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico
sigillato con lo stesso bollo dell’Ufficio. Sul plico appongono la
firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti
delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è
immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il
quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste
nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori
che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’abbiano restituita o ne
abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o
la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel
pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei
certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2,
consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere
eseguite nell’ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa
menzione nel processo verbale.
Art. 68
1. Comma
abrogato dall’art. 6, comma 25, lett. a) del provvedimento in esame
2. Comma
abrogato dall’art. 6, comma 25, lett. a) del provvedimento in esame
3. Compiute le operazioni di cui
all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall’urna e la consegna al presidente.
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista.
3-bis. Il segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui
voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall’urna una
scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella
cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. […]..
6. Le schede possono essere toccate
soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede
scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno
votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli
iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle,
delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle
schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e
dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono
essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato
di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
Art. 69
La validità dei voti contenuti nella
scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà
effettiva dell’elettore, salvo il disposto di cui all’articolo
seguente.
Art. 70
Salve le disposizioni di cui agli artt.
58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino
scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che
l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti
in schede che non siano quelle prescritte dall’art. 31, o che non
portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.
Art. 71
Il presidente, udito il parere degli
scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria,
facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell’art. 87 sopra
i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle
operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria,
sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e,
nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei
voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell’ulteriore esame da compiersi dall’Ufficio centrale
circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell’art. 76.
I voti contestati debbono essere
raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di
contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli
o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati
questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte
relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente
vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
Art. 72
Alla fine delle operazioni di
scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi
causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede
deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o
firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
Il secondo comma è stato
abrogato dall’art. 6, comma 27, lett. a)
del provvedimento in esame
I predetti plichi debbono recare
l’indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio, le
firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e
di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e
c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio,
al verbale destinato all’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve
essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto
comma dell’art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla
verifica dei poteri.
Art. 73
Le operazioni di cui all’art. 67 e,
successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito
dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed
ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore
l’Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine
prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al
giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i
casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l’urna
contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede
residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell’urna, le
liste indicate nel n. 2 dell’art. 67 e tutte le altre carte relative
alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all’urna ed al plico
devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della
sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio e quello dei rappresentanti
di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del
presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l’urna ed il plico,
insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati
nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la
sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente
responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la
disposizione del penultimo comma dell’art. 75.
Art. 74
Il verbale delle operazioni
dell’Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio
esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da
tutti i membri dell’Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
Nel verbale dev’essere presa nota di
tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi
menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti
contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste)
e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.
Art. 75
Il presidente dichiara il risultato
dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa
compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello
scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il
Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev’essere
sigillato col bollo dell’Ufficio e firmato dal presidente, da almeno
due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L’adunanza è
poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione
scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e
sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i
plichi e i documenti di cui al 3° comma dell’art. 72 alla Cancelleria
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede
all’immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d’appello o del
Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei
documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta,
dell’urna,dei plichi e
degli altri documenti di cui all’art. 73.
L’altro esemplare del suddetto verbale
è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove
ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto
di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate,
insieme con l’estratto del verbale relativo alla formazione e
all’invio di esso nei modi prescritti dall’art. 73, viene subito
portato, da due membri almeno dell’Ufficio della sezione, al Pretore,
il quale, accertata l’integrità dei sigilli e delle firme, vi appone
pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale
della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento
degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni
stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
[…]
[…]
[…]
Qualora non si sia adempiuto a quanto
prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente
della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali,
le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni
indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal
Comune e rimborsate dallo Stato.
Art. 76
L’Ufficio centrale circoscrizionale,
costituito ai termini dell’art. 13, procede, entro quarantotto ore dal
ricevimento degli atti, con l’assistenza del cancelliere, alle
operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede
eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell’art. 73,
osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt.
59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non
assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le
proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della
proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto
del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle
schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte
d’appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del
presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione
le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che -
suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo verrà
allegato all’esemplare del verbale di cui al comma quarto dell’arte.
81.
Un estratto del verbale contenente tali
operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede
la sezione.
Art. 77
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2)
comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonché, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione.
Art. 78
[…]
Art. 79
L’Ufficio centrale circoscrizionale
pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle
operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi
di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n.
2) dell’art. 76, circa il riesame dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, è vietato all’Ufficio centrale
circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla
valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti
avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di
occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell’aula dove
siede l’Ufficio centrale circoscrizionale l’elettore che non presenti
ogni volta il certificato d’iscrizione nelle liste della
circoscrizione.
Nessun elettore può entrare armato.
L’aula dev’essere divisa in due
compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione
immediata con la porta d’ingresso è riservato agli elettori; l’altro è
esclusivamente riservato all’Ufficio centrale circoscrizionale ed ai
rappresentanti delle liste dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri
spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico
egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in
tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell’art. 26, hanno
diritto di entrare e di rimanere nell’aula i rappresentanti delle
liste dei candidati.
Art. 80
[…]
Art. 81
Di tutte le operazioni dell’Ufficio
centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il
processo verbale che, seduta stante, dev’essere firmato in ciascun
foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal
cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
[…]
[…]
Uno degli esemplari del verbale, con i
documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi
atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal
presidente dell’Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei
deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
[…]
Il secondo esemplare del verbale è
depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Art. 82
Il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del
verbale di cui all’articolo precedente alla Prefettura della Provincia
nel cui territorio ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 83
1. L’Ufficio centrale nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la
coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste
non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista
non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi;
3)
individua quindi:
a)
le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista
collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b)
le singole liste non collegate
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei
voti validi espressi e le singole liste non collegate
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione,nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi
ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste
di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3),
lettera b), procede al riparto dei seggi in
base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di
ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3)
per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola
lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità
di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di
liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi,
nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero
3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi;
7) qualora la verifica di cui
al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tal
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero
6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggior cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono
attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4).
8)
salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3).
A tale fine, per ciascuna coalizione di
liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale
di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.
Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b),
divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente
elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di
tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così
ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella
circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero
3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso
di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano
conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta
se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi
determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle
seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola
lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di
parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste,
da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in
ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre
le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più
coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di
liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del
quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile far
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla coalizione di lista o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla
coalizione di lista o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
9) salvo quanto disposto dal comma
2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di
seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per
tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei
quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste
con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai
sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più
liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali
dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre
le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione
due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non
utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei
seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i
seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste
deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o
la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340
seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi
necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l’Ufficio
assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le
liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così
il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di
liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il
totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il
quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiamo
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti
tra le relative liste ammesse al riparto. Al tal fine procede ai sensi
del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto
e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al
riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai
sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente
elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale
di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6.
L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici
centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna
lista.
7.
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla
Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia
ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della
Corte di cassazione.
Art. 84
1. Il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di
presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito
il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia
quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella
medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi
alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle
operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla
lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della
circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell’effettuare le operazioni
di cui ai commi 2 e 3, due o più liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L’Ufficio centrale nazionale
comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e
3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative
proclamazioni.
6.
Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo,
che la portano a conoscenza del pubblico.
Art. 85
1. Il deputato eletto in più
circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei
deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione,
quale circoscrizione prescelga. Mancando l’opzione, si procede al
sorteggio.
Art. 86
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta,
è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato
che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine
progressivo di lista.
2.
Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si
procede con le modalità di cui all’articolo 84,
commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante
il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni
suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si
procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del
testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
quanto applicabili.
Art. 87
Alla Camera dei deputati è riservata la
convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia
giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale,
su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni
elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o
posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni
siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati
agli Uffici delle sezioni o all’Ufficio centrale devono essere
trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine
di venti giorni dalla proclamazione fatta dall’Ufficio centrale. La
Segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata
prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Art. 88
I dipendenti dello Stato e di altre
pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti
di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati o senatori, sono collocati d’ufficio in aspettativa
per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di
attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore
ai quattro decimi dell’ammontare dell’indennità parlamentare, detratti
i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della
Repubblica e detratte altresì l’imposta unica sostitutiva di quelle di
ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l’imposta
sostitutiva dell’imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico
dell’Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del
collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre
corrisposte dall’Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa
per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato
stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono
regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici
di stipendio.
Nei confronti del parlamentare
dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di
merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato,
all’atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato
parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con
inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per
mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di
attività di servizio ed è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante
tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri
familiari a carico, il diritto all’assistenza sanitaria e alle altre
forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse
effettivamente prestato servizio.
Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti
sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi
dell’art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.
Art. 89
È riservata alla Camera dei deputati la
facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
Art. 90
Qualora un deputato sia tratto in
arresto perché colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura, la Camera decide, entro
dieci giorni, se l’arresto debba essere mantenuto.
Art. 91
Non è ammessa rinunzia o cessione
dell’indennità spettante ai deputati a norma dell’art. 69 della
Costituzione.
Titolo VI
Disposizioni speciali per il Collegio “Valle d’Aosta”
Art. 92
L’elezione uninominale nel Collegio
“Valle d’Aosta”, agli effetti dell’art. 22 del decreto legislativo 7
settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla “Valle d’Aosta” spetta un solo
deputato;
2) la candidatura deve essere proposta
con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di
300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione
è ridotto della metà;
3) la dichiarazione di candidatura dev’essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell’elezione, insieme con
il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del
Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda
stampata a cura del Ministero dell’interno, secondo il modello
stabilito dalla legge.
L’elettore, per votare, traccia un
segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui
prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto
individuale.
Art. 93
Il Tribunale di Aosta, costituito ai
sensi dell’art. 13, con l’intervento di tre magistrati, ha le funzioni
di Ufficio centrale elettorale.
È proclamato eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità è proclamato eletto
il candidato più anziano di età.
Titolo VII
Disposizioni penali
Art. 94
Chiunque, essendovi obbligato per
legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni
necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale
svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di
prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni
stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli
seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire
10.000 a lire 50.000.
Art. 95
Chiunque, in nome proprio od anche per
conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi
ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che
precede la elezione e nella giornata della elezione effettua
elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o
altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre
a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.
Art. 96
Chiunque, per ottenere a proprio od
altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di
candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o
somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette,
concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più
elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000, anche quando l’utilità promessa o conseguita sia stata
dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore
per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande
o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all’elettore
che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di
candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi
dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal
votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra
utilità.
Art. 97
Chiunque usa violenza o minaccia ad un
elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a firmare
una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in
favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad
astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con notizie da
lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque
mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita
pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate
liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o dall’esercitare il
diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a
cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 98
Il pubblico ufficiale, l’incaricato di
un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica
necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un
pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie
attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli
elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od
a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di
determinate liste o di determinati candidati o ad indurli
all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 99
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce
o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che
privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 3.000.000.
Se l’impedimento proviene da un
pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 100
Chiunque, con minacce o con atti di
violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali,
impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due
a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Chiunque forma falsamente, in tutto o
in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati
alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti
medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la
stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati,
alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del
fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio
elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della
multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati
previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice
penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di
liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o
in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro.
Art. 101
Nei casi indicati negli artt. 97 e 100,
primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata
pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da
persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in
modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni
o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni
caso, non inferiore a tre anni.
Se la violenza o la minaccia è fatta da
più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da
parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di
armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa
sino a lire 4.000.000, salva l’applicazione, quando vi sia concorso di
reati, delle relative norme del Codice penale.
Art. 102
Chiunque, senza averne diritto, durante
le operazioni elettorali, s’introduce nella sala dell’Ufficio di
sezione o nell’aula dell’Ufficio centrale, è punito con l’arresto sino
a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con
segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo
cagiona disordini, qualora richiamato all’ordine dal presidente non
obbedisca, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino
a lire 400.000.
Art. 103
Chi, essendo privato dell’esercizio del
diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire 100.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto
per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un
candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta
a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più
sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è
punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.
Chi, nel corso delle operazioni
elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di
lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per
cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
Art. 104
Chiunque concorre all’ammissione al
voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o
concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi
assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia
rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire
2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono
all’Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all’Ufficio
elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende
impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la
nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla
proclamazione dell’esito delle votazioni è punito con la reclusione da
tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all’ufficio
elettorale, contravviene alle disposizioni dell’articolo 68, è punito
con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all’ufficio
elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste
elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne,
ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento
anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con
la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
Il segretario dell’Ufficio elettorale
che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o
reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di
candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni
elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne
diritto, o di votare un’altra volta, fa indebito uso del certificato
elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due
anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero
esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a
lire 4.000.000.
Art. 105
Il Sindaco che non adempie all’obbligo
previsto dal quarto comma dell’art. 20 è punito con la reclusione da
mesi sei ad un anno. Se l’inadempimento non sia doloso, la pena è
diminuita della metà.
Art. 106
L’elettore che sottoscrive più di una
candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è
punito con la con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro.
Art. 107
I comandanti di reparti militari, il
Sindaco, il segretario comunale e gl’impiegati comunali addetti
all’Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le
disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione
fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.
Art. 108
Salve le maggiori pene stabilite
dall’art. 104 nel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati
all’ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato
motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all’atto
dell’insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000
a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri
dell’Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che
abbiano termine le operazioni elettorali.
Art. 109
L’elettore che contravviene alla
disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 43 od a quella di
cui al quarto comma dell’art. 79, è tratto in arresto ed è punito con
la reclusione da un mese ad un anno. L’arma è confiscata.
Art. 110
L’elettore che non riconsegna una
scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 600.000.
[…].
Art. 111
Il presidente del seggio che trascura,
o chiunque altro impedisce di fare entrare l’elettore in cabina, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 112
Per i reati commessi in danno dei
membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e
per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si
procede a giudizio direttissimo.
Art. 113
Le condanne per reati elettorali, ove
venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre
la sospensione dal diritto elettorale e l’interdizione dai pubblici
uffici.
Se la condanna colpisce il candidato,
la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata
per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso,
la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l’applicazione delle
maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati
non previsti dal presente testo unico.
Art. 114
L’autorità giudiziaria, alla quale
siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti
di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza
della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare
sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 115
[…]
Art. 116
In occasione delle elezioni politiche,
è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento
sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di
andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono
stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme
per l’applicazione delle riduzioni.
Art. 117
Gli emigrati per motivi di lavoro, che
rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario
gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e
viceversa.
Art. 118
Al personale civile e militare delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba
recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell’Ufficio
per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese
di trasporto e l’indennità di missione ai sensi delle disposizioni in
vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il
tesoro con proprio decreto.
Art. 119
1. In occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o
delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione
di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei
promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro
compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 120
Il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in
dipendenza del presente testo unico.
Titolo IX
Disposizione transitoria
Art. 121
Le nuove norme relative alle
incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei
magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei
dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88,
non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad
esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno
tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo
unico.