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PARTITO
DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Statuto
PREAMBOLO
Il Partito della Rifondazione Comunista è libera organizzazione politica
della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e
degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che
si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista
al fine di realizzare la liberazione del lavoro delle donne e degli
uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per
realizzare questo fine il PRC si ispira alle ragioni fondative del
socialismo ed al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle
comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla
Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -'69 e al
suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista
ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di
partecipazione e di democrazia di massa.
I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e
si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di
pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia
della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo
come condizione per costruire una società democratica e socialista di
donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della
differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di
libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione
dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente
l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di
sfruttamento.
Il Partito della Rifondazione Comunista rigetta così ogni concezione
autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo
e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna
al partito di stampo gerarchico e plebiscitario.
E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle
associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti
anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla
pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica
e non settaria.
Il Partito della Rifondazione Comunista agisce per la reciproca
solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti
anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che
tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la
globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione
Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate
permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra
matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle
associazioni della sinistra della società civile.
E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione
Comunista propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e
anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa,
di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di
alternativa.
I - L'ADESIONE AL PARTITO
Art. 1
Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla etnia, dalla
nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono
il programma e i valori fondativi.
Art. 2
La domanda di prima iscrizione è rivolta al direttivo del circolo
territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro
o di studio ove si svolge la propria attività.
Qualora la compagna/il compagno intenda iscriversi sul proprio
territorio e tale organizzazione non esista, la domanda di iscrizione
deve essere rivolta alla segreteria della federazione.
Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per
iscritto all’interessato/a. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli
organismi di garanzia. La compagna/il compagno iscritta/o ha diritto a
ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in
tal caso la consegna della tessera è atto dovuto.
L’atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare
pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve
firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è
altresì responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e
delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.
Art. 2 bis
Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra
organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i
residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché
l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col
quale il Partito della Rifondazione Comunista abbia rapporti
ufficialmente stabiliti.
L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad
associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di
riservatezza o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le
scelte del partito.
II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO
Art. 3
L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista e
l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà
e alla democrazia; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare
la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in
quella società socialista futura per la quale il partito si batte.
I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono
tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo
particolare, delle donne, dei lavoratori dipendenti e delle persone
anziane.
Il Partito della Rifondazione Comunista incoraggia e sostiene la
costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi
tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito.
Il Partito della Rifondazione Comunista appoggia la costituzione, al
proprio interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e
altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la
libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di
ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non.
Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista ha il diritto di
partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali
di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di
lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in
esame e abbiano una risposta.
Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le
proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito.
Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie
opinioni politiche.
Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le
norme del presente Statuto.
Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e
delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e
delle critiche rivoltele/rivoltegli.
Art. 4
Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista sono tenuti a
contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del
partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita
interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a
contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le
liste elettorali.
Sono inoltre tenuti ad appoggiare gli organismi e le associazioni della
sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a
contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe,
delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.
Il Partito della Rifondazione Comunista combatte ogni attitudine in seno
a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a
costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di
privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la
difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di
lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità
definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati
ottenuti debbono essere verificati.
Le/i compagne/i eletti in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un
particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del
partito in relazione agli obblighi di cui ai commi primo e secondo del
presente articolo.
Le/gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto
legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le
sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.
Art. 5
Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori,
le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici
del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto
della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi
federali nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale
nell'intervallo fra due congressi nazionali.
Art. 6
Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme
stabilite dallo Statuto.
La funzione dirigente si esprime nel:
a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di
tutte/i le/gli iscritte/i;
b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso
l'attività di formazione;
c) assicurare la circolazione delle informazioni;
d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;
e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il
dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;
f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia
partecipazione;
g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte
trovino concreta applicazione;
h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle
decisioni assunte;
i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i
le/gli iscritte/i.
Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano
tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per
l'anno in corso.
Art. 7
Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano
l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi
organismi alla ricerca costante della sintesi.
Art. 8
Il partito è un corpo politico unitario con una pratica politica ed una
direzione unitarie.
Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono
esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di
aggregazioni o tendenze, sia in fase congressuale sia nel corso di
dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.
Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito
interno uno spazio adeguato.
Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente
organizzate.
Art. 9
Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti
possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di
tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in
volta.
Art. 10
L’ordine del giorno con il quale è convocato l’organismo dirigente e
l’assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione
, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si
effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per
quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea
di circolo.
Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere
sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena
di nullità.
L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.
III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO
Art. 11
L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e
comitati regionali.
Art. 12
Il circolo è l'istanza fondamentale del partito.
Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di
lavoro o di studio; può inoltre essere costituito un circolo di più
luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.
Si possono costituire collettivi e forum riconosciuti dal circolo ove
non esistano ragioni per un rifiuto motivato.
Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma
aperte.
Art. 13
L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato
politico federale.
Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedono
nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operano nel
medesimo ambito di lavoro o di studio.
Art. 14
La costituzione dei circoli è, in ogni caso, sempre deliberata dal
comitato politico federale.
Non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale
con meno di 20 iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di
10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.
I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio
o zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali,
municipali o zonali) anche tematici, secondo le modalità stabilite dalla
Federazione.
Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire
nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali.
Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento
con il comitato direttivo del circolo.
Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate
al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in
particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che
agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro,
dell'immigrazione.
Il rinvio o il divieto di costituzione di un circolo deve essere
motivato a maggioranza qualificata.
Art. 15
Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.
L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo,
nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo. L'assemblea del
circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del
segretaria/o o del comitato direttivo del circolo.
Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su
richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.
Quando vi è richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di un
quinto degli iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve
provvedere alla convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi
non oltre 30 giorni. In mancanza provvede il collegio di garanzia.
Art. 16
Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o.
Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.
Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo.
Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato
direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti.
Art. 17
La federazione è costituita di norma su base provinciale.
Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o
interprovinciale.
Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale,
assieme alla segreteria regionale di competenza.
Art. 18
Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni
del Prc sulla base delle norme del presente Statuto.
Si costituisce un coordinamento delle federazioni in Europa.
Le organizzazioni del Prc all'estero sviluppano e articolano rapporti di
collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente
al Prc e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono
rapporti con gli emigranti all'estero.
Art. 19
Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a
consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito.
Nelle aree in cui è presente il fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria le federazioni promuovono l'istituzione di appositi
gruppi di lavoro.
Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le
federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di
rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali
minoranze.
Art. 20
Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico
regionale eletto dal congresso regionale.
IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE
Art. 21
Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di
incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e
costruzione della politica di genere.
Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le
forme di funzionamento.
Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del
Partito della Rifondazione Comunista.
V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI
Art. 22
Fanno parte dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i le
iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista che non
abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscono al
partito mediante la tessera dei Giovani comunisti. Tale organizzazione è
comunque interna al partito a tutti gli effetti.
Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi
doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc. L'iscrizione al partito deve
essere effettuata presso il circolo di competenza.
L'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i promuove iniziative e
campagne, costruisce un intervento territoriale e tematico nelle istanze
di movimento, favorisce la creazione di strutture di movimento
(collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai
non iscritte/i, promuove, nei circoli del partito, la discussione e
l'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico
giovanile.
L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui
livelli organizzativi del partito.
Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a
maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi
Giovani Comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano
dell’assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del
partito.
A livello di federazione, l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i
iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei
Giovani comuniste/i.
Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un
coordinatrice/tore.
A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dalla direzione
nazionale la conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i
costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i
Giovani comuniste/i.
I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune,
all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento
esecutivo tra le diverse federazioni della Regione. Il coordinamento
regionale elegge tra i suoi componenti una/un coordinatrice/ore
regionale.
La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina
il numero delle / i componenti.
La/Il coordinatrice/ore nazionale è eletto dal coordinamento nazionale
delle/dei Giovani comuniste/i.
L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio
regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.
La/Il coordinatrice/ore provinciale fa parte di diritto del comitato
politico federale.
La/Il coordinatrice/ore regionale fa parte di diritto del comitato
politico regionale.
La /Il coordinatrice/ore nazionale fa parte di diritto del comitato
politico nazionale.
VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Art. 23
Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono, di norma ogni
anno, in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi
attinenti il mondo del lavoro.
La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola
in conferenze a livello regionale e federale.
La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la
consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un
organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi
di direzione del partito.
Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello
locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.
VI bis - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE
Art. 23 bis
Di norma ogni anno, il partito terrà una Conferenza nazionale sulle
tematiche e i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti
sociali e di cittadinanza delle/dei migranti.
La conferenza è convocata dal Comitato politico nazionale, è aperta alla
partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e
può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale.
Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello
locale ogni volta ne ravvisi la necessità.
VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE
Art. 24
Le donne comuniste si riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a
livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche
di genere.
La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola
a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati
politici.
VIII - I CONGRESSI
Art. 25
Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo
deliberativo.
Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del
partito nel suo complesso.
I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel
contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive
organizzazioni.
Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a
livello regionale.
Art. 26
Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel
dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno,
illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano
trasmessi al congresso di istanza superiore.
Art. 27
Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle
iscritte e degli iscritti.
Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in
corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può
essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal
comitato politico federale nonché sempre dal comitato politico federale
medesimo, su richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i.
Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone
anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al
congresso di federazione.
Art. 28
Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei
delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i
ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza
con la convocazione del congresso nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della
direzione nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo
delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del
comitato politico federale a maggioranza dei componenti.
Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il
collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge
altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.
Art. 28 bis
Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione
e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo
congresso ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative
allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della
commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello
rispettivamente al collegio federale di garanzia per i congressi di
circolo e al collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e
di federazione.
Art. 28 ter
Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti
dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal
comitato politico regionale entro tre mesi dallo svolgimento del
congresso nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla
direzione nazionale o su richiesta di una o più federazioni che
rappresentino almeno un terzo degli iscritti della regione ovvero per
decisione del comitato politico regionale a maggioranza dei componenti.
Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il
collegio regionale di garanzia.
I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico
regionale.
Art. 29
Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai
congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i.
È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.
Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato
politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici
federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno
un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di
convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei
congressi ad ogni livello.
Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge
il collegio nazionale di garanzia.
L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del
sessanta per cento di rappresentanza territoriale.
Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e
decide su di esse.
Art. 30
Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e
per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi
siano rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi, presenze
adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani.
In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei
delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi
documenti.
IX- LE CONFERENZE
Art. 31
Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi
politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine,
zonali, di federazione, regionali e nazionali.
Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi
dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di
svolgimento e di partecipazione.
Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere
o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a
realtà esterne al partito.
Art. 32
Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero
delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati
politici federali della regione.
Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni
regionali.
Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale
ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo
delle/degli iscritte/i su scala regionale.
X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 33
Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito
spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di
circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale e
al comitato politico nazionale.
Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un
proprio regolamento interno.
Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o sentito l'organo
esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro
componenti.
Il segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta
di un terzo dei componenti, entro cinque giorni. In mancanza, provvede
il collegio di garanzia competente.
Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.
Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione .
Art. 34
Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito
a livello locale, propone all'assemblea il bilancio preventivo e
consuntivo ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al
successivo art. 43.
Esso elegge al suo interno, a maggioranza di voti la/il segretaria/o e
il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.
Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti con
l'elezione incarichi specifici.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un
componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede
alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione
dalla carica.
I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non
giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di
garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.
Il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio
comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello
stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei
comitati direttivi.
Art. 35
Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della
federazione, approva le candidature per le liste elettorali di
pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e
coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito
territoriale di competenza.
Esso si riunisce almeno ogni due mesi.
Ne fanno parte di diritto le/i segretarie/i dei circoli delle
federazioni con meno di duemila iscritti.
Per le federazioni oltre i duemila iscritti la componente territoriale
non potrà essere inferiore al 60%, ma l'intero comitato politico
federale verrà eletto dai delegati al congresso.
La sostituzione delle/dei segretarie/i di circolo determina,
automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico federale.
Le/i componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze
consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato
politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal
collegio federale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un
componente eletto dal congresso di federazione, il comitato politico
federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi
componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla
carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il
segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga
necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi
specifici.
La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale
fanno parte di diritto del comitato direttivo.
Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di
diritto nella segreteria.
Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni
di lavoro con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i
componenti e nominando le/i responsabili.
Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato
politico federale.
Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto
sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro
che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal
partito.
Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e
della provincia la proposta per la/il capogruppo.
Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione
avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.
Art. 36
Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su mandato del
comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato.
In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura
la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne
dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee
elettive.
Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle
seguenti questioni:
- scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali
nel territorio di competenza della federazione;
- piano di lavoro della federazione;
- questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico
generale per il territorio della federazione;
- costituzione di nuovi circoli;
- costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di
municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica
della federazione.
Art. 37
Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni
di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo,
cura l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale
sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione
regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le
scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed
orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività delle
federazioni.
Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un
segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi
specifici.
La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di
segretaria/o di federazione.
Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale
la proposta per la/il capogruppo.
Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi.
Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze
consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato
politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di
presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un
componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico
regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi
componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla
carica.
Art. 38
Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito.
Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività
complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde
collegialmente al congresso nazionale.
Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito
a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di
appartenenza senza vincolo di mandato.
E' convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale o, in
via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti.
Le/i componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze
consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato
politico nazionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di
presenza effettuata dal collegio nazionale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o
delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato
politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a
maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva
alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.
Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o
del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria, la direzione
nazionale.
Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo
e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l’elezione dei
capigruppo al Parlamento italiano ed europeo
Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente
del collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari
, (e) il coordinatore nazionale dei giovani comunisti.
Su proposta della segreteria nazionale e sulla base delle funzioni
svolte, nomina un esecutivo nazionale che, in conformità con gli
orientamenti fissati dal Comitato Politico nazionale medesimo, provvede
ad assicurare lo svolgimento delle campagne e iniziative politiche
decise dal partito, ne dirige e verifica il lavoro, lo coordina con i
livelli istituzionali.
L’esecutivo nazionale è convocato dalla segreteria nazionale.
Il comitato politico nazionale elegge al suo interno un/una presidente.
Art. 39
La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal
comitato politico nazionale.
Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito.
La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale
e risponde ad esso.
In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale,
provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e
delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime
il parere sulla composizione delle liste per il parlamento italiano e
quello europeo e sulla proposta di indicazione per i capigruppo al
parlamento italiano ed europeo.
Art. 40
La segreteria nazionale è organo con funzioni operative.
A ciascun componente sono assegnati con l'elezione incarichi specifici.
Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o.
Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione
nazionale e l’esecutivo , di definirne l'ordine del giorno e di
istruirne i lavori.
Art. 41
La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale
e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.
Art. 42
L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a
tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.
Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora
lo ritengano necessario, procedono alla elezione del presidente.
La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza
delle/degli aventi diritto.
Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti
la maggioranza dei voti.
Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero
richiesto per la validità della seduta, si procede ad una seconda
convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni.
La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un
terzo delle/degli aventi diritto.
Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.
Art. 43
Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo
del percorso della rifondazione.
Al fine di promuovere la presenza paritaria, occorre assicurare che la
presenza di un sesso rispetto all'altro non sia inferiore al 40%, e
tendenzialmente raggiunga il 50%. Ciò deve valere, laddove possibile,
anche per gli organismi dirigenti e di garanzia dei circoli.
In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti
da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti
verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste
medesime.
Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è
segreto.
Art. 43 bis
Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti
entrambi i sessi.
Art. 44
La segreteria di federazione o regionale viene eletta a scrutinio
segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del comitato politico
di federazione o del comitato politico regionale.
La proposta viene avanzata dal segretario di federazione o regionale.
È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia
avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del
comitato politico federale o del comitato politico regionale.
Risulta eletta la lista che ottiene più voti.
Art. 45
Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche
pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti,
assunte a maggioranza di voti e con voto palese.
Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali
su singoli/e compagni/e.
Le segreterie ad ogni grado devono essere, di norma, costituite in
maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di
pari livello.
Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo
con i compiti esecutivi a livello di partito, salvo motivata deroga
adottata a maggioranza dei/delle componenti dell'organo eligente.
Art. 46
Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad
ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la
maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono
valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere
convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Art. 47
La/Il direttora/e di Liberazione, degli altri organi di informazione e
le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione
nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o
nazionale.
Art. 48
L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito è a tempo determinato ed
è decisa dalle segreterie e deve essere comunicata agli organismi di
direzione.
Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei
funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.
Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei
funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.
Art. 49
La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è
consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta
delle/dei componenti l'organismo deliberante.
Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al dieci per
cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono
proposte.
XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA
Art. 50
Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle federazioni, a
livello regionale e nazionale.
Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non
superiore a cinque a livello di circolo, non inferiore a cinque e non
superiore a undici a livello federale e regionale e non inferiore a
ventuno e non superiore a venticinque a livello nazionale.
È eletto con le procedure di cui al precedente art. 43.
Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte
di diritto del rispettivo organismo dirigente.
Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, una
presidenza composta dal presidente, da due vicepresidenti e quattro
membri.
Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno.
È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:
- esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei
singoli iscritti;
- garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia
interna e l'attuazione dello Statuto;
- adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;
- formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi
dirigenti e adottare misure per risolverle;
- esprimere parere sull'interpretazione delle norme statutarie;
- esprimere parere sulla proposta di scioglimento degli organismi
dirigenti di cui all'art. 53;
- verificare i bilanci ed i conti consuntivi. A questo fine il collegio
nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori
dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente.
I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale
esercitano, altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e
patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito.
La funzione di tesoriere, ad ogni livello, è incompatibile con la carica
di revisore dei conti.
Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del
comitato politico corrispondente senza diritto di voto.
Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto ai
collegi di circolo. Quello nazionale è istanza di appello rispetto ai
collegi federali e regionali.
Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva
in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.
Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le
questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di
federazione e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale.
Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative
alle/ai componenti delle/degli organismi regionali e le/i consigliere/i
e deputate/i regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle
relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai
compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo.
Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare
l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti
nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi
ultimi.
Art. 50 bis
Le sanzioni del collegio nazionale di garanzia sono definitive e
vincolanti per gli iscritti al partito.
Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita
dell'iscrizione al partito.
Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il collegio nazionale di
garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a
provvedere, ovvero, può nominare, di volta in volta, un "commissario ad
acta".
Art. 51
In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei
membri dei collegi di garanzia, provvede alla sostituzione
rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale,
il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in
seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia.
Art. 52
Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a
situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il
dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita
democratica del partito, così come previsto dallo Statuto.
Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:
- il richiamo formale;
- la sospensione da incarichi direttivi;
- la sospensione dal partito;
- l'allontanamento dal partito.
La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi
violazioni dello Statuto.
La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e
ripetute dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine
pubblica del partito.
Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e
della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un
mese e per periodo massimo di un anno.
Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui al comma
precedente e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in
via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la
relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la
maggioranza dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio
nazionale di garanzia.
Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di
provvisoria esecuzione.
L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio
all'organizzazione del partito.
Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza
delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto
all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.
Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente
di livello corrispondente.
E' sottoscritto dal presidente del collegio.
Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso
all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.
Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere
re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in
ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi il circolo nel quale era
precedentemente iscritto.
Art. 53
Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle
regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto
finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli
organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei
corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi
delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso
straordinario.
La gestione delle istanze di cui sopra è affidata, temporaneamente, ad
una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.
Art. 54
L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere
posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o
dall'organo che esamina il suo caso.
Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e
quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.
I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due
mesi.
Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di
garanzia.
Art. 55
La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa,
come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie.
Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più
di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità.
La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le
modalità.
L’autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è
consentita esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia
coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l’autosospensione
equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.
XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE
Art. 56
Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al
partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del
candidata/o.
La/il candidata/o non può svolgere la campagna elettorale in modo
contrario all'impostazione stabilita dal partito.
Le/gli elette/i debbono:
- conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al
regolamento del Gruppo nell'esercizio del loro mandato;
- versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni
emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del
regolamento approvato dalla direzione nazionale.
Art. 57
Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non
sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del
partito.
Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte
politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive
vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività
interne al Partito e di quelle esterne che collaborano con esso.
Non può essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale,
chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di
anni equivalenti a due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o,
senatrice/ore, consigliere/a, deputata/o, assessore regionale.
Con voto della maggioranza dei suoi componenti, l’organismo deputato ad
approvare le liste può stabilire eccezioni al precedente vincolo.
Art. 58
Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse
nei circoli interessati all'elezione.
Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati
politici federali.
In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico
federale competente territorialmente.
Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per
i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli
regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza,
sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati
dal comitato politico regionale.
Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso,
provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio
regionale.
Art. 59
Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici
federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e
del comitato politico regionale, formulano le proposte per i collegi
uninominali della circoscrizione di appartenenza nonché quelle per la
formazione delle liste della quota proporzionale.
La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione
nazionale; le candidature difformi dalle proposte dei comitati politici
federali devono essere opportunamente motivate.
Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva
le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle
singole circoscrizioni.
XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO
Art. 60
I mezzi finanziari del partito sono costituiti:
- dalle quote del tesseramento;
- dal finanziamento pubblico;
- da sottoscrizioni volontarie;
- dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche.
Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni
informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente
superiore.
Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i
comitati politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante
dalle iniziative del partito, le quote da ripartire fra le diverse
istanze.
L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che
fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse
istanze di partito.
I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie
distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali.
Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia
sul terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro
esterno di partito, di massa o di movimento.
Di conseguenza, il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i
ruoli d'apparato addetti a ruoli interni.
Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni
decentrate del partito.
Art. 61
La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative,
finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato.
Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi,
sia attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e
patrimoniale.
La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle
entrate e delle spese della propria organizzazione.
Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei
documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle
partecipazioni.
La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al
partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento
pubblico.
Nel caso di elezione di un nuovo/a tesoriere/a, il/la tesoriere/a
uscente è obbligato/a a redigere un rendiconto della sua gestione e
consegnarlo al nuovo/a tesoriere/a mediante apposito verbale.
Art. 62
I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i,
delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono
versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento
approvato dalla direzione nazionale.
I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o
dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono
versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l'entità in
sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione
nazionale.
Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio
di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature.
I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare
il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto
delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti
acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari
di partito di livello corrispondente.
Art. 63
Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e approvare annualmente
un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun
anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla
direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il
31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio
consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.
I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal
competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei
rispettivi organismi dirigenti.
Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i
dell'istanza superiore.
L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è
condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo,
da parte dell'amministrazione centrale del partito.
I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita
con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.
I bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli
iscritte/i.
Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi
di stampa del partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
In ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo
che non sia imposto per legge.
Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di
scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le
medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge
662/96.
XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
Art. 64
La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il
partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal
comitato politico nazionale.
Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le
opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.
XV - I SIMBOLI DEL PARTITO
Art. 65
La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la
falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta
della bandiera.
II simbolo del Partito è così descritto:
due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più
grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di
cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco SINISTRA EUROPEA. Il
secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con
fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una
bandiera rossa distesa ed inclinata a sinistra sormontato dalla scritta
in nero PARTITO COMUNISTA, nella parte inferiore compare la scritta in
nero RIFONDAZIONE. Le due scritte sono separate da due settori circolari
verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i
colori della bandiera nazionale.
Gli inni del partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei
lavoratori.
Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali,
il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come
gli atti ufficiali ove possibile.
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